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Al via il Bonus facciate con detrazione del 90%

Posted by Nicola Del Sorbo on 27/02/2020
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Bonus facciate: le istruzioni delle Entrate sulla detrazione del 90% previsto dalla legge di Bilancio 2020.

Ecco cos’è, come funziona e quali interventi comprende

 

In base a quanto previsto dalla nuova legge di Bilancio 2020, oltre a fruire anche per tutto il prossimo anno delle varie agevolazioni fiscali, i contribuenti potranno beneficiare anche di una nuova detrazione: il Bonus facciate.

La detrazione, nata per salvaguardare il decoro architettonico nei centri storici (zona A) e nelle zone di completamento (zona B), è relativa alle spese sostenute per interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria e i lavori di pulitura e tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.

In merito il 14 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida sul Bonus facciate e la relativa circolare esplicativa (la n.2/2020).

Bonus facciate, cos’è

Il Bonus facciate prevede una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 (quindi la detrazione dovrebbe essere valida solo per il 2020) nel caso di realizzazione di interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

Gli edifici oggetto di intervento devono essere ubicati in:

  • zona A (centri storici);
  • zona B (zone di completamento, ossia parzialmente edificate).

Per il bonus facciate non si applicano i limiti massimi di spesa in vigore per le altre detrazioni.

A chi spetta

La detrazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari.

In particolare rientrano nel campo di applicazione della nuova:

  • le persone fisiche;
  • gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali).

I soggetti beneficiari devono:

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Soggetti esclusi

Trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Sono quindi esclusi i soggetti titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfetario.

Tuttavia, qualora i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare il “bonus facciate” in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.

Interventi ammessi

L’agevolazione riguarderà tutti gli interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

In particolare, la detrazione spetta per:

  • interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  • interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

E’ possibile portare in detrazione anche:

  • le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, richieste dal tipo di lavori (per esempio, l’effettuazione di perizie e  sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).

L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

La detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del dm n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

In particolare, l’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

In caso di lavori riguardanti interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al dm 26 giugno 2015.

Interventi esclusi

L’agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

Inoltre sono da considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

Modalità di detrazione

La detrazione sarà ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo, a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese e nei 9 successivi.

Per la detrazione, non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile. La detrazione, pertanto, spetta nella misura del 90 % calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico.

La detrazione dall’imposta lorda può essere fatta valere ai fini sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e si riferisce alle spese sostenute nel 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Si evidenzia come i contribuenti interessati non possono:

  • cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante;
  • optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi.

Altre detrazioni

Il Bonus facciate è riconosciuto anche in caso di altre agevolazioni, quali ecobonus per il risparmio energetico e bonus ristrutturazioni. Per i privati utilizzanti il bonus per ristrutturazioni sulla prima casa, rivolgendosi al proprio fornitore sarà possibile effettuare subentri, volture o allacci, sfruttando cosi le migliori offerte disponibili sul mercato.

In pratica, si potrà tinteggiare la facciata ed eseguire interventi che rientrano nell’ecobonus e usufruire di tutte e due le detrazioni.

Il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni.

Infatti qualora si attuino interventi sull’involucro riconducibili a diverse fattispecie agevolabili il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Il “Bonus facciate”, inoltre, non è cumulabile con la detrazione spettante ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. g) del TUIR, ai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime vincolistico ai sensi del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.

Bonus facciate e legge di Bilancio 2020

Ricordiamo che l’art. 1 comma 219 e successivi della legge di Bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha introdotto questa nuova agevolazione.

Questo quanto riportato nella legge di Bilancio 2020:

  • 219. Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.
  • 220. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
  • 221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
  • 222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
  • 223. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.
  • 224.  Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 5,8 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3,6 milioni di euro annui dall’anno 2022 all’anno 2030.

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