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Comprare immobili in costruzione, le nuove tutele: cosa cambia

Posted by Nicola Del Sorbo on 18/11/2022
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Le nuove norme riguarderanno tutte le polizze assicurative stipulate in data successiva al 5 novembre 2022

 

Gli acquirenti di immobili ancora in costruzione saranno tutelati da maggiori garanzie. È quanto stabilito dal decreto ministeriale 154/22 pubblicato in Gazzetta ufficiale: l’impresario dovrà presentare al cliente, nel momento del rogito, una polizza assicurativa che copra eventuali vizi di costruzione anche nel caso in cui vi siano danni a terzi.

Nuove tutele

Il dm identifica le coperture minime che verranno incluse nelle polizze stipulate in data successiva al 5 novembre, creando concretamente un modello di “decennale postuma”. L’assicurazione dovrà tutelare il costruttore da eventuali responsabilità civili nei confronti di terzi per almeno 500mila euro.

Le polizze copriranno anche parti dell’edificio che per loro natura non hanno una lunga durata. Sono accettate modifiche allo standard assicurativo solo nel caso in cui favoriscano maggiormente il beneficiario, al quale resterà comunque la possibilità di rivolgersi alla giustizia qualora si verifichino danni non tutelati dalla polizza. Al momento del rogito sarà il notaio a valutare la conformità dell’assicurazione al modello di riferimento e a indicarne gli estremi. L’eventuale non rilascio della postuma decennale determina la nullità del contratto di compravendita, che può essere richiesta solo dall’acquirente. L’inadempimento dà diritto al compratore di escutere la fideiussione, ma solo dopo aver comunicato di voler rinunciare alla stipulazione dell’atto definitivo.

Adeguamenti e coperture

Cosa accade qualora siano già state stipulate polizze assicurative per compravendite di immobili di nuova costruzione che si concluderanno dopo il 5 novembre? Innanzitutto si può dire saranno utilizzabili sia quelle definitive che quelle “di attivazione”, al contrario della Car (contractor’s all risks), non ritenuta sufficiente.

Se la polizza è già stata attivata, l’impresario che non ritenga necessario provvedere all’adeguamento della stessa non può essere considerato inadempiente. L’acquirente, dal canto suo, non può pertanto nè recedere dal contratto (con l’escussione della fideiussione), nè tantomento pretendere l’aggiornamento della copertura assicurativa.

Per ciò che concerne i danni diretti all’immobile, la polizza assicurativa garantisce sempre una copertura al 100% per quelli di natura strutturale (inclusi crollo parziale o totale), al 30% per problemi all’involucro, all’impermeabilizzazione delle coperture, alle pavimentazioni, ai rivestimenti interni e infine a intonaci e rivestimenti esterni.

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